IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, che prevede che la  determinazione  annuale  delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»; 
  Vista la legge  18  dicembre  2020,  n.  173,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha  modificato  il  citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo  unico  dell'immigrazione,
sopprimendo  il  termine  di  adozione  del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  «entro  il  30  novembre  di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
luglio 2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  12
ottobre 2020, concernente la programmazione  transitoria  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato
per l'anno 2020, che ha previsto  una  quota  complessiva  di  30.850
cittadini non comunitari per  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso in  Italia  dei  lavoratori  non  comunitari  per
l'anno  2021,  incrementando,  rispetto  all'anno  2020,   la   quota
complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei  fabbisogni
evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale; 
  Rilevato che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori non  comunitari  per  lavoro  subordinato  non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico - alberghiero; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione  professionale  e  di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi  dell'art.  23  del  citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare  continuita'  ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione,  nonche'  la  previsione  di  una  quota  d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2021, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro  pluriennale,  riservando  una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile replicare la sperimentazione della  partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello  stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno  della  quota  stabilita  per  il  lavoro
stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  in  via   di
programmazione transitoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 69.700 unita'.